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[1]Le citta' e porti di Kanagawa, Nagasaki ed Hakodade saranno aperti al commercio ed ai sudditi italiani dal giorno in cui il presente Trattato avra' vigore.
[2]Gli Italiani potranno risiedere permanentemente nelle dette citta' e porti; avranno il diritto di prendervi terreni in affitto, comprarvi delle case, e potranno fabbricarvi abitazioni e magazzini. Ma non vi potra' sorgere alcuna fortificazione o posto fortificato militare, sotto il pretesto di magazzino o di abitazione; ed affine di assicurarsi che questa clausola e' fedelmente eseguita, le Autorita' giapponesi competenti avranno il diritto di visitare di tempo in tempo ogni costruzione che si eseguisca, si cangi o si ripari.
[3]Il sito che gli Italiani occuperanno, e sul quale potranno edificare le loro case, sara' determinato dal Console italiano d'accordo con le Autorita' giapponesi competenti del luogo; e questo sara' pure quanto ai Regolamenti del porto; e se il Console e la Autorita' locali non potranno mettersi d'accordo sul soggetto, la quistione sara' sottomessa all'Agente diplomatico italiano ed al Governo giapponese.
[4]Attorno ai luoghi di residenza degli Italiani non saranno ne' costrutti, ne' posti dalle Autorita' giapponesi, muri, sbarre o chiusure, ne' ostacoli di sorta, che possano imbarazzare la libera entrata ed uscita dei detti luoghi.
[5]Gli Italiani potranno circolare liberamente nello spazio compreso da' limiti qui sotto indicati:
[6]Da Kanagawa sino al fiume Logo (che sbocca nella baia di Yeddo fra Kawasaki e Sinagawa) ed in ogni altra direzione sino alla distanza di dieci ris;
[7]Da Hakodade sino alla distanza di dieci ris in ogni direzione. Queste distanze saranno misurate a terra partendo dal Gojosio o casa comunale di ognuno dei porti summentovati.
[8]Il ri equivale a 3910 metri.
[9]A Nagasaki gli Italiani potranno girare liberamente per tutto il dominio imperiale circostante.
Testo in vigore dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025
