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[1]Sua Maesta' il Re d'Italia avra' il diritto, ovunque lo voglia, di nominare un Agente diplomatico, che risiedera' nella citta' di Yeddo, e de' Consoli o Agenti consolari nelle citta' e porti del Giappone che saranno aperti al commercio italiano.

[2]L'Agente diplomatico ed il Console generale d'Italia al Giappone avranno il diritto di viaggiare liberamente per ogni parte dell'Impero.

[3]Sua Maesta' il Taicoun del Giappone potra' accreditare un Agente diplomatico presso la Corte di Sua Maesta' il Re d'Italia, e nominare de' Consoli o degli Agenti consolari nelle citta' e porti d'Italia.

[4]L'Agente diplomatico ed il Console generale del Giappone avranno il diritto di viaggiare liberamente per ogni parte dell'Italia.

Testo in vigore dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-05-24;4395~art2 · fonte del testo

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