Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Se un bastimento italiano avesse a naufragare, o ad essere gettato sulla costa dell'Impero del Giappone, o se fosse nella necessita' di cercare un rifugio in qualche porto del territorio imperiale, le Autorita' giapponesi competenti, avuta cognizione del fatto, daranno immediatamente a quel bastimento tutta la possibile assistenza. Le persone del bordo saranno trattate con benevolenza, e qualora fosse necessario, si darebbero loro i mezzi per recarsi al piu' vicino Consolato italiano.
Testo in vigore dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025
