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Ove i Capi della dogana giapponese non siano soddisfatti della valutazione data da' negozianti a qualcuna delle loro merci, i detti Ufficiali potranno stimarne il prezzo, ed offrire di comperarle al valore cosi' fissato. Se il proprietario rifiuta l'offerta che gli viene fatta, dovra' pagare agli Ufficiali della dogana i diritti proporzionali alla detta stima. Se al contrario l'offerta fosse accettata, il prezzo proposto sarebbe immediatamente pagato al negoziante senza sconto o ribasso alcuno.
Testo in vigore dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025
