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[1]Ogni sorta di moneta estera avra' corso al Giappone, e passera' pel valore del suo peso, paragonato a quello della moneta giapponese analoga.

[2]Gli Italiani ed i Giapponesi potranno liberamente fare uso di moneta estera o giapponese ne' pagamenti che avranno a fare reciprocamente.

[3]Le monete di ogni specie, fatta eccezione di quella giapponese di rame, potranno essere esportate dal Giappone, del pari che l'oro e l'argento esteri non monetati.

Testo in vigore dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-05-24;4395~art15 · fonte del testo

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