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[1]La spesa occorrente pel pagamento della quota annua, che in base al disposto dell'articolo 2 della Convenzione risultera' a carico dell'Italia, sara' stanziata fra quelle dell'illuminazione marittima, solite a iscriversi nel bilancio annuo del Ministero dei Lavori Pubblici.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Torino addi' 21 giugno 1868.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
[6]L. F. Menabrea.
Testo in vigore dal 10 luglio 1868 al 9 maggio 2025
