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[1]Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a far profittare l'altra, immediatamente e senza compenso, di ogni favore o di ogni privilegio o ribasso nelle tariffe dei dazi d'importazione o d'esportazione che una di esse ha accordato o potesse accordare ad una terza Potenza.
[2]Le Alte Parti contraenti s'impegnano, inoltre, a non stabilire l'una verso l'altra alcun diritto o divieto d'importazione o d'esportazione, il quale non sia, in pari tempo, applicabile alle altre nazioni.
[3]Il trattamento della nazione piu' favorita e' reciprocamente garantito a ciascuna delle Alte Parti contraenti per tutto cio' che riguarda il consumo, il deposito, la riesportazione, il transito, il trasbordo di merci, il commercio e la navigazione in generale.
Testo in vigore dal 30 aprile 1888 al 9 maggio 2025
