Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1888 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Le mercanzie d'ogni specie le quali attraversino ognuno dei due Stati saranno esenti da qualunque diritto di transito.
Testo in vigore dal 30 aprile 1888 al 9 maggio 2025
