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[1]Gli oggetti d'origine o di manifattura spagnuola enumerati nella tariffa A, unita al presente trattato, ed importati per terra o per mare, saranno ammessi in Italia coi dazi fissati nella detta tariffa, compresi nei medesimi tutti i diritti addizionali.
[2]Gli oggetti d'origine o di manifattura italiana enumerati nella tariffa B, unita al presente trattato, ed importati per terra o per mare, saranno ammessi in Spagna coi dazi fissati nella detta tariffa, compresi nei medesimi tutti i diritti addizionali.
Testo in vigore dal 30 aprile 1888 al 9 maggio 2025
