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Gli articoli soggetti a dazio d'entrata che servono di campioni e che vengono importati in uno dei due paesi da fabbricanti, mercanti o viaggiatori di commercio dell'altro, saranno dall'una e dall'altra parte ammessi in franchigia temporaria mediante le formalita' di dogana necessarie per assicurarne la riesportazione o la reintroduzione nel deposito. Queste formalita' saranno regolate di comune accordo fra i due Governi.
Testo in vigore dal 30 aprile 1888 al 9 maggio 2025
