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I fabbricanti e mercanti, come pure i viaggiatori di commercio italiani che viaggiano in Spagna per conto di una casa italiana, e reciprocamente i fabbricanti e mercanti, come pure i viaggiatori di commercio spagnuoli che viaggiano in Italia per conto di una casa spagnuola, potranno fare, senza esservi assoggettati ad alcuna tassa, acquisti per i bisogni della loro industria e raccogliervi ordinazioni, con o senza campioni, ma senza fare spaccio di mercanzie.
Testo in vigore dal 30 aprile 1888 al 9 maggio 2025
