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Per quanto concerne il collocamento delle navi, il loro caricamento o scaricamento nei porti, rade, seni o bacini, e in generale per tutte le formalita' o disposizioni qualunque a cui possono essere soggetti i bastimenti di commercio, i loro equipaggi ed i loro carichi, non sara' accordato ai bastimenti nazionali, in uno dei due Stati, alcun privilegio ne' alcun favore che non lo sia egualmente ai bastimenti dell'altra Potenza, la volonta' delle Alte Parti contraenti essendo che, anche sotto questo rapporto, i bastimenti italiani e i bastimenti spagnuoli sieno trattati sul piede di una perfetta eguaglianza.

Testo in vigore dal 30 aprile 1888 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-04-30;5370~art18 · fonte del testo

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