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Saranno rispettivamente considerati come bastimenti italiani o spagnuoli quelli che, navigando sotto la bandiera di uno dei due Stati saranno posseduti e registrati secondo le leggi del paese, e muniti di titoli e patenti regolarmente rilasciati dalle autorita' competenti.
Testo in vigore dal 30 aprile 1888 al 9 maggio 2025
