Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1888 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Gli avanzi di un naufragio e le merci svariate provenienti da un bastimento di una delle due Alte Parti contraenti, e che non sieno ammessi alla consumazione interna, non potranno essere assoggettati al pagamento di alcuna specie di tassa.
Testo in vigore dal 30 aprile 1888 al 9 maggio 2025
