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I bastimenti di ognuno dei due Stati, con carico o senza, come pure i loro carichi, qualunque sia il porto di loro provenienza e qualunque sia il luogo d'origine o di destinazione del carico, godranno, sotto tutti i rapporti, all'entrata, durante il loro soggiorno, e all'uscita da un porto dell'altro Stato, del medesimo trattamento dei bastimenti nazionali e loro carichi.
Testo in vigore dal 30 aprile 1888 al 9 maggio 2025
