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Gli articoli di oreficeria e di gioielleria in oro o in argento, importati dall'uno dei due paesi, saranno soggetti nell'altro al sistema di verificazione che ivi sara' in vigore per gli articoli simili di fabbricazione nazionale e pagheranno, ove occorra, sulla stessa base di questi, i diritti di marchio e di garanzia.
Testo in vigore dal 30 aprile 1888 al 9 maggio 2025
