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[1]Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Maesta' la Regina Reggente di Spagna, in nome del Suo Augusto figlio; Sua Maesta' il Re Don Alfonso XIII, egualmente animati dal desiderio di restringere i vincoli d'amicizia che uniscono i due paesi, e volendo migliorare ed estendere le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Stati, hanno risoluto di concludere un trattato, a questo scopo, ed danno nominato per loro plenipotenziari,

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia

[3]S. E. il signor Francesco Crispi, deputato, Gran Croce decorato del Gran Cordone dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Ufficiale dell'ordine militare di Savoia, decorato della medaglia dei Mille, ecc. ecc, Presidente del Consiglio dei Ministri, Suo Ministro ad interim degli Affari Esteri;

[4]Sua Maesta' la Regina Reggente di Spagna

[5]S. E. signor Giovanni Antonio de Rascon e Navarro, Conte di Rascon, Visconte di Lagasca, Senatore del Regno, Gentiluomo di Camera attuale di S. M., Dottore in giurisprudenza, decorato del Collare del Real e distinto Ordine di Carlo III, e della Gran Croce di Isabella la Cattolica, ecc. ecc., Suo Ambasciatore presso S. M. il Re d'Italia, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

[6]Art. 1.

[7]Vi sara' piena ed intera liberta' di commercio e di navigazione fra il regno d'Italia e il regno di Spagna.

[8]I cittadini dei due Stati non pagheranno, a ragione del loro commercio e della loro industria, nei porti, citta' o luoghi qualsiansi dei paesi rispettivi, sia che vi si stabiliscano, sia che vi risiedano temporariamente, altri o piu' elevati diritti, tasse, imposte o patenti, sotto qualsivoglia denominazione, che quelli che sono o saranno riscossi sui nazionali, e i privilegi, immunita' ed altri favori qualunque di cui godessero, in materia di commercio, d'industria e di navigazione, i cittadini di uno dei due Stati, saranno comuni a quelli dell'altro.

Testo in vigore dal 30 aprile 1888 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-04-30;5370~art1 · fonte del testo

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