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[1]Le disposizioni dell'art. 2 non sono applicabili ai provvedimenti speciali che ciascuno dei due paesi si riserva di stabilire per iscopo sanitario.

[2]I favori che una delle due Parti contraenti avesse accordato o fosse per accordare a Stati o Colonie immediatamente confinanti per facilitare il commercio di frontiera, non potranno essere pretesi dall'altra parte, fino a tanto che questi favori sieno ricusati anche a tutti gli altri Stati e Colonie non limitrofi. Fra questi ultimi si dovra' annoverare anche lo Stato non finitimo, protettore di una Colonia, alla quale venissero accordate facilitazioni della specie indicata.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1888 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-09-29;5710~art7 · fonte del testo

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