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[1]Ciascuna delle Parti contraenti, avra' facolta' di nominare consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, i quali risiederanno sul territorio dell'altra, ma prima di entrare in funzione, ogni console generale, console o vice-console o agente consolare nominato dovra' ottenere l'exequatur dal Governo del paese, nel quale dovra' esercitare le sue funzioni e ciascuna delle Parti contraenti avra' diritto di eccettuare i luoghi, nei quali non le convenisse di ammettere simili agenti.
[2]Questa riserva, tuttavia, non sara' applicata ad una delle Alte Parti contraenti senza esserlo ugualmente ad ogni altra Potenza.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1888 al 9 maggio 2025
