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[1]I prodotti del suolo e dell'industria del Regno d'Italia e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dal detto Regno, godranno, nella Repubblica Sud-Africana, del trattamento applicabile, nelle stesse circostanze, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato piu' favorito, salva l'eccezione contenuta nel secondo alinea dell'art. 7.
[2]Reciprocamente i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Sud-Africana e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dalla Repubblica godranno, nel Regno d'Italia, del trattamento applicabile, nelle medesime condizioni, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato piu' favorito.
[3]Il trattamento della nazione piu' favorita sara', del pari, accordato reciprocamente, in tutto cio' che si attiene all'esportazione ed al transito.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1888 al 9 maggio 2025
