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[1]E' data facolta' al Governo del Re di provvedere, per decreto Reale, a quanto occorre per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 giugno 1896.
[4]UMBERTO.
[5]Rudini'. G. Costa.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 18 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
