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[1]Per la formazione degli atti di morte dei prigionieri predetti si osservano le disposizioni del capo V, titolo XII, libro I del Codice civile.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 marzo 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tittoni.
[6]Visto: Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 21 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
