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Quelli di essi che furono per la stessa causa spogliati della pensione di ritiro o di riforma, di cui gia' erano provveduti, e di quelle annesse a decorazioni conferite dall'antico Regno Italico, sono ristabiliti nel godimento delle pensioni stesse.
Testo in vigore dal 12 marzo 1868 al 16 dicembre 2009
