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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]I comuni indicati nell'elenco che segue, sono autorizzati ad eccedere, con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888, il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicandola nelle proporzioni fissate nell'elenco medesimo.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 15 luglio 1888.
[9]UMBERTO.
[10]CRISPI.
[11]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
