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[1]Tale autorizzazione che viene data agli effetti degli articoli 50 e 52 della legge 1 marzo 1886, N. 3682, non si estende a quei centesimi addizionali che i sopradetti comuni dovessero sovrimporre per far fronte a spese normali di bilancio in eccesso al limite medio del triennio 1884-85-86, per i quali all'occorrenza dovranno chiedere speciali provvedimenti legislativi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 giugno 1888.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 28 giugno 1888 al 16 dicembre 2009
