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[1]Quando dall'applicare alla distanza il prezzo unitario di trasporto, accresciuto del decimo corrispondente alla tassa, risulti una somma con frazioni minori di un ventesimo di lira, saranno queste calcolate per cinque centesimi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino addi' 6 aprile 1862.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Rattazzi.
[6]Quintino Sella.
Testo in vigore dal 14 aprile 1862 al 16 dicembre 2009
