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In caso di deficienza d'acqua del canale Cavour, gli espropriati, mediante compenso in acqua, avranno rispettivamente la preferenza sulle nuove dispense per l'acqua decorrente nei torrenti e nelle roggie sumentovate, purche' di questo diritto eventuale riservato siasi tenuto conto nell'apprezzamento del compenso.
Testo in vigore dal 29 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
