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[1]La disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, si applichera' agli sconti di cambiali pagabili in moneta metallica, effettuati con le riserve metalliche possedute dagli Istituti di emissione in eccedenza di quelle indicate nell'articolo precedente.
[2]Rimane fermo per le cambiali in cui non fosse stipulato il pagamento in moneta metallica il divieto, finora imposto agli Istituti di emissione, di variare il saggio dello sconto, senza averne ottenuta autorizzazione dal Governo.
Testo in vigore dal 30 giugno 1878 al 16 dicembre 2009
