Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 22 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, e' sostituito il seguente:
[2]«Gli Istituti indicati nell'art. 1 non potranno d'ora in poi fare impieghi diretti tranne che per lo investimento del loro fondo di riserva, ossia massa di rispetto; e per operazioni sui Buoni del Tesoro autorizzate dal Governo; salvo per la Banca Nazionale nel Regno d'Italia il disposto dell'art. 10 circa l'operazione della conversione del Prestito Nazionale.
[3]Previa autorizzazione del Governo potranno farsi impieghi diretti nel solo caso che siano necessari per assicurare crediti preesistenti.
[4]Non saranno considerate come impiego diretto le cessioni dei Buoni del Tesoro per una scadenza non maggiore di tre mesi». 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 aprile 1881, n. 133
1La L. 7 aprile 1881, n. 133 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il presente articolo e' mantenuto in vigore, in quanto non sia modificato dalla suindicata legge.
Testo in vigore dal 23 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
