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[1]Sara' in facolta' dei debitori delle tasse di bollo, di cui nell'articolo precedente, d'apporre dette marche sui relativi atti, ovvero di richiedere che vengano apposte dagli Uffizi a cio' destinati.

[2]Dovra' pero' sempre essere eseguita da tali Uffizi l'applicazione delle marche per i registri, atti o scritti di cui ai numeri 13, 15 e 17 del sovraccennato articolo 24.

Testo in vigore dal 20 novembre 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-09-14;949~art2 · fonte del testo

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