Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La pena di cinque lire per ogni dieci giorni di ritardo nella presentazione dei repertorii, prescritta dall'articolo 113 della Legge sul registro, sara' applicata ai notari, ai cancellieri ed agli uscieri che se ne renderanno colpevoli, se il ritardo non oltrepassera' il mese.

[2]Se il ritardo sara' piu' lungo di un mese, il notaio, il cancelliere, o l'usciere che se ne rendera' colpevole, incorrera' nella pena prescritta pel ritardo d'un mese, e potra' inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

[3]Appena scorso il mese, il ricevitore del registro dovra' denunziare il caso al Procuratore del Re, il quale provochera' dall'Autorita' competente l'applicazione della sospensione a chi si rese colpevole del ritardo.

[4]Il ricevitore sara' tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertorii che gli verranno consegnati.

Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art9 · fonte del testo

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