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[1]La presente Legge andera' in osservanza il 1° gennaio 1869 in tutto il Regno, fuorche' nelle Provincie della Venezia e di Mantova, alle quali sara' estesa quando avra' luogo l'unificazione legislativa, promulgandosi intanto separatamente l'articolo 23, che entrera' in vigore in quelle Provincie a cominciare dallo stesso giorno.
[2]Pero' le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi, pensioni, indennita' ed anticipazioni saranno esenti dal bollo anco nelle dette Provincie a cominciare dal 1° settembre 1868.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[4]Dato a Firenze addi' 19 luglio 1868.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
[7]L. G. Cambray Digny.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
