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Sono abrogate le disposizioni delle Leggi del 21 aprile 1862, n. 587 e 588, e del 14 luglio 1866, n. 3121 e 3122, in quanto siano contrarie alla presente, ed in ogni altra parte le Leggi stesse saranno rispettivamente osservate, anche per l'esecuzione di questa Legge.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
