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Nel Regolamento da emanarsi in forza dell'articolo 14 sara' anche provveduto onde in quelle Provincie, nelle quali dopo l'osservanza della Legge 14 luglio 1866 non esisteva archivio destinato per la conservazione degli atti, sia presentata copia degli atti pubblici, o scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile. Tale deposito sara' fatto nel modo previsto dal suddetto articolo in carta semplice, e senz'altre spese.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
