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[1]Alla prima parte dell'articolo 44 della Legge sul bollo e' sostituita la seguente:
[2]«Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno conosciute e decise, le prime dal Tribunale civile del luogo nel quale la tassa sara' richiesta, le seconde dal Tribunale correzionale del luogo nel quale le contravvenzioni saranno state accertate.»
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
