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[1]In luogo delle tasse di registro e bollo, dovute sugli atti che si fanno per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, le Casse di risparmio, le Societa' o gli Istituti pagheranno, entro venti giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una tassa speciale in ragione di lire 1 per ogni mille lire sulla somma complessiva delle operazioni che ognuna delle predette Casse, Societa' ed Istituti avra' fatte nel semestre precedente.
[2]Le anticipazioni o sovvenzioni, fatte per un tempo maggiore di sei mesi, si valuteranno per una somma doppia; e cosi' sara' raddoppiata la somma, per ogni semestre di maggiore durata, dell'anticipazione o sovvenzione.
[3]Le rinnovazioni o proroghe saranno considerate come nuove operazioni, e l'esenzione dalla tassa di bollo non si estendera' alle cambiali ed ai biglietti all'ordine che si emettessero a maggiore garanzia delle sovraccennate operazioni.
[4]Sono esenti dalla tassa speciale le operazioni d'anticipazione o sovvenzione, fatte dai Monti di Pieta' per somme inferiori a lire 300.
[5]I mutui e le sovvenzioni fatte dalle indicate Casse, Istituti e Societa' senza deposito o pegno, ovvero con costituzione d'ipoteca, e le relative quietanze, soggiaceranno al bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie, intervenuta fra particolari.
[6]Con Decreto Reale saranno determinate le norme per la denunzia e l'accertamento delle operazioni soggette a tassa, e sara' provveduto al modo di riscossione della tassa medesima ed all'applicazione delle sanzioni penali nei limiti tracciati dal precedente articolo 34.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
