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L'azione al conseguimento ed alla restituzione della tassa sulla negoziabilita', e delle pene pecuniarie relative, si prescrivera' nel termine di cinque anni, computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
