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[1]Per l'omessa o ritardata denunzia dei titoli in corso o di nuova emissione, sara' dovuta una pena pecuniaria uguale alla meta' della tassa.

[2]Per la denunzia infedele sara' parimente applicata una pena pecuniaria uguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati.

[3]L'omessa o ritardata denunzia dell'estinzione dei titoli togliera' il diritto alla esonerazione od al rimborso delle tasse per i semestri anteriori alla denunzia.

[4]Il ritardo oltre venti giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento delle rate semestrali di tassa dovute sui titoli, dara' luogo ad una sopratassa eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

[5]Le pene pecuniarie stabilite dal presente articolo saranno a carico esclusivo delle Societa', Istituti, Stabilimenti, Provincie, Comuni ed altre Amministrazioni obbligate alla denunzia od al pagamento della tassa.

Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art34 · fonte del testo

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