Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le Societa', gli Istituti, gli Stabilimenti, le Provincie, i Comuni e le altre Amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettati alla tassa stabilita dall'articolo 28, dovranno denunziarli all'Ufficio di registro del Distretto nel quale hanno la sede principale, indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

[2]Questa denunzia dovra' farsi, per i titoli in corso, entro sessanta giorni da quello in cui andra' in vigore la presente Legge, e per quelli che si emetteranno in appresso, entro sessanta giorni dalla data di ciascuna emissione.

[3]Eguale denunzia dovra' farsi per l'estinzione dei titoli, entro il semestre successivo a quello in cui ne e' avvenuta l'estinzione.

Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art33 · fonte del testo

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