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Qualora la negoziazione dei titoli soggetti alla tassa fissata coll'articolo 28 avvenga per atto pubblico o per scrittura privata separata dal titolo, l'atto o la scrittura saranno tuttavia assoggettati alla prescritta registrazione, ma sara' per questa corrisposta la semplice tassa fissa di una lira, ognorache' il prezzo della negoziazione sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente con danaro, ovvero colla cessione di altri titoli cadenti sotto le disposizioni dello stesso articolo 28.

Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art31 · fonte del testo

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