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[1]Per le costituzioni di doti e per le donazioni e liberalita' fatte da persone che non sieno ascendenti o discendenti degli sposi a contemplazione di certo e determinato matrimonio, e in favore degli sposi medesimi o della prole nascitura, le tasse proporzionali stabilite dalla Tariffa sono ridotte alla meta'.

[2]Non ha luogo la riduzione per i lucri dotali, e per le liberalita' subordinate alla eventualita' della morte.

[3]La denunzia e il pagamento della tassa per la devoluzione di detti lucri, e per l'avveramento delle liberalita' subordinate all'eventualita' della morte, dovranno effettuarsi nei termini e colle forme prescritte per i trasferimenti a causa di morte.

Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art3 · fonte del testo

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