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[1]Le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri recapiti di commercio, non regolarmente ed originariamente, o nel tempo prescritto dalla Legge bollati, non potranno produrre alcuno degli effetti cambiari previsti dalle Leggi civili e commerciali.
[2]Tale inefficacia, quando non sia stata eccepita dalle parti in corso di causa, dovra' essere rilevata e pronunciata d'uffizio dai giudici, sotto la pena stabilita dall'articolo 108 della Legge sul registro.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
