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[1]Le tasse graduali di bollo stabilite dagli articoli 8 e 9 della Legge 14 luglio 1866, sono, per le cambiali ed altri effetti di commercio, stabilite come segue:
[2]fino a lire 100..... Cent. 5 da lire 100 a lire 200. » 10 da lire 200 a lire 300. » 15 da lire 300 a lire 600. » 30 da lire 600 a lire 1000. » 50 da lire 1000 a lire 2000. L.1.00 e cosi' di seguito, per ogni lire 1000, centesimi cinquanta di piu'.
[3]Dovranno farsi in carta dello stesso valore di quella prescritta per le cambiali, o avere corrispondenti marche da bollo che verranno apposte dagli Uffizi del bollo e registro nel modo prescritto dall'articolo 16 della Legge sul bollo, le delegazioni mercantili, le cessioni poste a pie' delle fatture accettate o no, ed ogni altro atto contenente trasferimento di danaro o recognizioni di debito dipendente da operazioni commerciali, in modo equivalente alle cambiali o biglietti, comunque la forma non si presti alla gira.
[4]Le cambiali o effetti di commercio creati e pagabili all'estero, i quali ricevono una o piu' firme nel Regno, pagheranno la meta' della tassa stabilita dalla Legge, e, come sopra, ridotta per le altre cambiali o recapiti mercantili, e saranno muniti di marche che verranno annullate come quelle delle ricevute.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 1 luglio 1874
