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[1]Sono esentate dalla tassa di registro e bollo, per un quinquennio dall'atto di fondazione, le operazioni delle Banche popolari e delle Societa' cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione, purche' siano rette coi principii e le discipline della mutualita', e finche' il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000.
[2]Sono pure esenti dai diritti di bollo e da quelli di cancelleria i certificati di specchietto rilasciati dalle Cancellerie criminali ad operai per la loro ammissione alle Societa' mutue di soccorso, e gli avvisi pubblicati dalle Societa' stesse a fine di convocazione.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
