Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa annuale, di che nell'articolo 38 della Legge sul bollo, e' elevata da centesimi 50 a lire 1 per ogni lire mille, ed e' resa obbligatoria per tutti indistintamente i biglietti, i buoni o altri simili titoli in circolazione, da chiunque sia fatta l'emissione, sia questa stata o no autorizzata, e cio' senza pregiudizio della questione intorno alla legalita' della emissione.

[2]La tassa sara' liquidata giusta le norme stabilite col citato articolo, e dovra' essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1° luglio e del 1° gennaio di ciascun anno.

[3]La tassa sara' dovuta per un intiero semestre anche quando la circolazione dei biglietti abbia cominciato, o sia cessata nel corso di un semestre.

[4]Ove il pagamento sia ritardato oltre venti giorni dalla scadenza di ciascuna rata, sara' dovuta una pena pecuniaria eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art24 · fonte del testo

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