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[1]La tassa sulle bollette per quietanze, di cui al n. 14 dell'articolo 20 della Legge sul bollo, e' ridotta a centesimi 10, e sara' applicabile anche alle ricevute non istaccate dai registri a madre e figlia, purche' fatte in moduli a stampa.

[2]La medesima tassa di centesimi 10, da corrispondersi in modo straordinario, sara' dovuta per le ricevute che non si riferiscono a pagamenti dei dazi o contribuzioni, rilasciate per conto delle Amministrazioni dello Stato sopra moduli stampati.

Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art21 · fonte del testo

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