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[1]La tassa sulle bollette per quietanze, di cui al n. 14 dell'articolo 20 della Legge sul bollo, e' ridotta a centesimi 10, e sara' applicabile anche alle ricevute non istaccate dai registri a madre e figlia, purche' fatte in moduli a stampa.
[2]La medesima tassa di centesimi 10, da corrispondersi in modo straordinario, sara' dovuta per le ricevute che non si riferiscono a pagamenti dei dazi o contribuzioni, rilasciate per conto delle Amministrazioni dello Stato sopra moduli stampati.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
