Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'articolo 21, n. 21, della Legge sul bollo e' modificato come appresso:

[2]«Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie minori di lire 10, quando sono tra quelle di cui all'articolo precedente, o non formano acconto o residuo di maggiori somme o valori: le quietanze o ricevute suddette, quando se ne vorra' far uso nei modi indicati dall'articolo 2 della Legge sul bollo, dovranno avere il bollo di centesimi 5.»

Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art20 · fonte del testo

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