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[1]L'articolo 21, n. 21, della Legge sul bollo e' modificato come appresso:
[2]«Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie minori di lire 10, quando sono tra quelle di cui all'articolo precedente, o non formano acconto o residuo di maggiori somme o valori: le quietanze o ricevute suddette, quando se ne vorra' far uso nei modi indicati dall'articolo 2 della Legge sul bollo, dovranno avere il bollo di centesimi 5.»
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
