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[1]S'intendera' per ricevuta ordinaria, agli effetti di che all'articolo precedente, ogni nota, atto o scritto qualunque, rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quietanza totale o parziale, col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento;
[2]Ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito preesistito o l'atto relativo;
[3]Ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture, da chiunque rilasciate, o le dichiarazioni scritte o impresse con stampiglia di pagato, saldato, bilanciato, discaricato, o altra equivalente, solita a significare pagamento di denaro;
[4]Le ricevute, quietanze e riconoscimenti dati per pagamenti fatti per o con cambiali, tratte, buoni o altri atti, e quelle semplici di cambiali, buoni, tratte o altri atti;
[5]Le lettere in qualunque modo inviate per accertare ricevimento di denaro a saldo totale o parziale di un debito.
[6]Non saranno considerate ricevute ordinarie quelle che importano liberazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
