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Le disposizioni di favore risultanti dall'articolo 21, n. 3, della Legge sul bollo, rimangono limitate alle quietanze e bollette per il pagamento di contribuzioni indirette, non indicate nell'articolo precedente, ed alle quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
