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[1]E' abrogata la disposizione di cui al numero 2 dell'articolo 20 della Legge sul bollo.
[2]Sono soggetti alla tassa di centesimi 5, stabilita al paragrafo 1° del detto articolo:
[3]Le bollette o quietanze di pagamento dei diritti marittimi o di dogana e dei dazi di consumo, a chiunque appartengano, tenuti in economia o appaltati, e le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette, devolute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio, per pagamenti non inferiori a lire 1.
[4]Pei pagamenti inferiori a lire 1, sara' applicata a ciascuna bolletta o quietanza il bollo straordinario da centesimi 1.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
